COMUNITÀ EUROPEA
Fondo europeo di
sviluppo regionale
 

FEO
FONDAZIONE
EUROPA
OCCUPAZIONE

NUOVO BANDO SOVVENZIONE GLOBALE

OASIS

ORCHESTRARE AZIONI DI SVILUPPO

PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE SOCIALI (PMIS)

 

Invito a presentare progetti di sviluppo da parte delle cooperative sociali di inserimento lavorativo DI PERSONE SVANTAGGIATE e consorzi di cooperative sociali per richiedere i servizi finanziari previsti per la misura b dalla Sovvenzione Globale OASIS – Orchestrare azioni di Sviluppo per le Piccole e Medie Imprese Sociali – rientrante nell’asse 2 "Industria, artigianato e servizi alle imprese" Misura 2.3 "Aiuti per servizi alle imprese" del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) dell’Unione Europea – Quadro Comunitario di Sostegno Italia per le aree Obiettivo 1 per il periodo 1994-99. [Dec. C (98) 2509 del 24.09.98 e successive modificazioni]

Art. 1

(Finalità)

Al fine di promuovere e sviluppare l’imprenditoria sociale e dare concrete prospettive occupazionali, soprattutto a coloro che sono emarginati dal mercato del lavoro, la Fondazione Europa Occupazione (FEO) quale Organismo Intermediario (O.I.) ai sensi della decisione C (98) 2509 del 24.09.98, assicura nel periodo 1999/2001, grazie alla Sovvenzione Globale "OASIS – Orchestrare Azioni di Sviluppo per le piccole e medie Imprese Sociali (PMIS)", l’offerta di servizi finanziari atti a favorire la diffusione ed il rafforzamento di cooperative sociali di inserimento lavorativo di persone svantaggiate e di consorzi di cooperative sociali aventi sede legale ed operanti nelle zone dell’Obiettivo 1 precisate all’art.2.

Art. 2

(Soggetti beneficiari)

Soggetti beneficiari degli interventi previsti dalla Sovvenzione Globale sono le PMIS rispondenti, oltre ai requisiti generali delle PMI1, alle caratteristiche di seguito precisate:

  1. Le cooperative sociali di inserimento lavorativo - di cui all’art.1 punto B L. 381/912 ad eccezione di quelle operanti nel settore di produzione e manipolazione di prodotti agricoli, mentre per quelle agroindustriali verranno rispettate le limitazioni, i divieti e le esclusioni relative alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti3 - con sede legale ed operatività nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare possono presentare progetti:

Nella base sociale delle cooperative non ancora operative o all’interno dei gruppi promotori è necessaria la presenza di una cooperativa sociale avente sede legale sul territorio italiano e con operatività almeno biennale nel settore in cui la nuova cooperativa sociale intende svolgere la propria attività.

  1. I consorzi di cooperative sociali, di cui all’art. 8, L. 381/914, con sede legale ed operatività nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

In particolare possono presentare progetti:

Nella base sociale dei consorzi non ancora operativi o all’interno dei gruppi promotori è necessaria la presenza di un consorzio di cooperative sociali avente sede legale sul territorio italiano e con un'operatività almeno biennale.

Art. 3

(Oggetto dei progetti di sviluppo e modalità di sostegno)

La Misura B prevista dalla Sovvenzione Globale interviene a sostegno di progetti pluriennali di sviluppo aziendale e di avvio di nuove imprese, sostenendo l’espansione delle attività esistenti, lo sviluppo di nuove attività e l’introduzione di innovazioni e nuove tecnologie, attraverso:

- sottoscrizione di capitale sociale quale socio sovventore ai sensi della Legge 59/92 Art.45;

I fondi apportati debbono essere destinati al sostegno della crescita dell’impresa beneficiaria attraverso il finanziamento di investimenti e, più in generale, all'aumento della liquidità disponibile con esclusione del semplice rifinanziamento di passività preesistenti.

I progetti delle cooperative sociali di inserimento lavorativo possono riguardare i diversi settori previsti dall’art. 1 punto B della legge n.381/91 con le limitazioni previste nell'art. 2 punto A del presente Bando.

I progetti dei consorzi devono tendere a favorire l’allargamento della base sociale attraverso l’aggregazione delle diverse iniziative di cooperazione sociale operanti nel territorio e lo sviluppo dei servizi a loro favore.

I progetti debbono soddisfare la condizione vincolante di generare un impatto significativo sull’occupazione attraverso un equilibrato sviluppo dell’attività. I progetti relativi ai consorzi debbono produrre anche sviluppo di attività e occupazione in capo alle cooperative socie.

Art. 4

(Partner)

L’apporto di capitale e l’erogazione di prestiti nonché la gestione generale del progetto e l’attività di controllo è affidata, come partner attuatore, a COSIS – Compagnia Sviluppo Imprese Sociali - S.p.A., presso la quale è stato costituito un "Fondo di Capitale di Rischio" ai sensi della decisione della Commissione 97/322/CE del 23.04.97.

Art. 5

(Limiti di finanziabilità)

La misura degli interventi della Sovvenzione Globale a favore dei singoli beneficiari non possono superare nel complesso il valore di 800.000 EURO.

L’ammontare del capitale sociale non può superare il 50% dell’intervento.

Art. 6

(Modalità di erogazione, durata e condizioni dei finanziamenti)

La sottoscrizione del capitale sociale da parte di COSIS e l’erogazione del prestito partecipativo avvengono, secondo le modalità definite nel progetto di sviluppo, sulla base delle esigenze e dell’avanzamento del progetto stesso.

I prestiti partecipativi hanno durata di 7 anni incluso il periodo di preammortamento.

Il tasso di interesse applicato ai prestiti partecipativi risulta dalla somma di:

  1. Tasso base pari al 3% annuo per i primi 2 anni e successivamente pari all'EURIBOR (tasso interbancario europeo) a 6 mesi (rilevato rispettivamente al 31 maggio e 30 novembre) arrotondato allo 0,05 superiore.
  2. Tasso eventuale, dallo 0% al 4% variabile annuo in base all'andamento del margine operativo lordo (MOL).

I prestiti partecipativi devono essere garantiti da fideiussioni rese pro quota dai soci delle cooperative e consorzi o da altre idonee garanzie.

Oltre all’aumento del capitale sociale collegato all’intervento del socio sovventore COSIS attraverso il Fondo Capitale di Rischio, le cooperative e i consorzi sono tenuti a deliberare un regolamento di capitalizzazione in base al quale gli altri soci sottoscrivano e versino, nell’arco di 5 anni, capitale sociale in misura almeno pari a quanto apportato da COSIS. Il capitale così versato dovrà essere utilizzato per rimborsare al socio sovventore COSIS il capitale di sua competenza.

Art. 7

(Termine e modalità di presentazione dei progetti)

Lo schema di domanda per l’ammissione al finanziamento (Allegato A) ed il formulario per la presentazione del progetto (Allegato B) possono essere acquisiti presso la sede legale di Fondazione Europa Occupazione, impresa e solidarietà - Sovvenzione Globale OASIS Via Nazionale, 39 00184 ROMA Tel. 064767831 Fax 064741117 - o direttamente dal sito Internet www.oasis.cosis.it

Non è ammessa la presentazione di più domande da parte dello stesso soggetto.

La domanda di ammissione al finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente.

Nel caso di consorzi o cooperative in via di costituzione, la domanda di ammissione al finanziamento deve essere sottoscritta da tutti i componenti il gruppo promotore della costituenda società cooperativa.

Alla domanda di ammissione al finanziamento deve essere allegato, a pena di inammissibilità, il Formulario per la presentazione del progetto, debitamente compilato e sottoscritto.

La domanda di ammissione al finanziamento, debitamente compilata e sottoscritta, completa degli allegati e della documentazione prescritta (in corso di validità alla data di presentazione della stessa), deve pervenire in triplice copia, di cui un'originale, entro le ore 12.00 del 30 novembre 2001 a:

Fondazione Europa Occupazione

- Sovvenzione Globale OASIS -

Via Nazionale, 39 (00184) ROMA

Il materiale inviato non sarà restituito.

L’avvenuta presentazione della domanda certificata con ricevuta è annotata progressivamente su apposito libro protocollo secondo l’ordine cronologico di arrivo.

La domanda pervenuta dopo la scadenza è protocollata con la dicitura "non valutabile per scadenza dei termini".

Art. 8

(Procedura e criteri di valutazione e selezione dei progetti)

I progetti sono valutati secondo la sequenza cronologica di ricezione. La procedura di valutazione prevede tre fasi:

I. Valutazione dei requisiti formali e della completezza della documentazione.

II. Istruttoria e valutazione, anche con visita in loco da parte del Gruppo Tecnico di Valutazione (GTV) del merito del progetto. Tale fase è finalizzata ad accertare:

  1. qualità del progetto;
  2. sostenibilità economica dell’iniziativa, sulla base delle caratteristiche della domanda e dell’offerta, dei costi e dei ricavi previsionali, dei flussi di cassa previsionali e della situazione patrimoniale di partenza;
  3. affidabilità della compagine sociale;
  4. curricula, profili e precedenti esperienze professionali delle risorse umane coinvolte;
  5. previsione d'impatto occupazionale diretto, correlato all’entità del finanziamento richiesto.

Per i consorzi di cooperative sociali sono, oltre ai criteri suindicati, oggetto di valutazione:

  1. potenzialità di sviluppo imprenditoriale ed occupazionale indiretto;
  2. numero di cooperative consorziate e coinvolte nei programmi di sviluppo dei servizi.

Durante questa fase, il GTV può richiedere eventuali integrazioni e/o modifiche del progetto ritenute necessarie (fissandone i termini). Al termine dell’istruttoria, il proponente presenta la versione definitiva del progetto e sottoscrive una convenzione sottoposta alla condizione sospensiva dell’approvazione da parte del Nucleo di Valutazione Finanziaria.

  1. Valutazione da parte del Nucleo di Valutazione Finanziaria, mirante ad accertare la coerenza finanziaria del progetto.

Con l’approvazione da parte del Nucleo di Valutazione Finanziaria, si perfeziona automaticamente la convenzione tra O.I. e beneficiario e si avvia la fase attuativa del progetto.

Al termine di ciascuna fase l’O.I. comunica l’eventuale rigetto della domanda. Il rigetto della domanda per carenza dei requisiti formali e di documentazione non preclude la ripresentazione della stessa da parte del soggetto proponente.

Art. 9

(Ammissione a finanziamento dei progetti)

L’O.I. si riserva di deliberare finanziamenti entro il limite delle disponibilità finanziarie del Fondo Capitale di Rischio, nonché, di approvare "con riserva", al termine dei fondi disponibili, altri progetti di sviluppo finanziabili nel caso che i progetti ammessi risultino successivamente non realizzati, rinunciati o revocati.

Art. 10

(Realizzazione degli interventi e rendicontazione)

I fondi erogati devono essere necessariamente utilizzati per la realizzazione degli interventi previsti ed approvati entro i termini fissati dal Progetto e comunque non oltre il 31.12.2001. Entro gli stessi termini deve essere predisposta la documentazione relativa alla rendicontazione.

Art. 11

(Verifiche e controlli)

Durante la fase d’attuazione si svolge l’attività di controllo volta a vigilare e monitorare che gli obiettivi, le priorità, le metodologie attuative ed il piano finanziario descritti nei progetti finanziati siano perseguiti correttamente. In particolare è oggetto di valutazione:

Art. 12

(Revoca del finanziamento)

I finanziamenti sono soggetti a revoca in caso di non ottemperanza delle condizioni indicate nella convenzione prevista dall’art. 8 del presente avviso.

Art. 13

(Trattamento dati)

Il trattamento, da parte di FEO, di tutti i dati forniti dalle strutture richiedenti avviene nel rispetto della normativa di cui agli artt. 10 e 13 della L. n. 675 del 31.12.96.

Il Presidente
Dott. Paolo Emilio Nistri

 

Roma, 31 ottobre 2001


Note:
1In base alla disciplina comunitaria, pubblicata sulla GUCE n. C213 del 23.07.96, si definiscono piccole e medie le imprese che hanno meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di Euro, o un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di Euro e sono in possesso del requisito d'indipendenza. In base alla stessa disciplina sono definite piccole le imprese che hanno meno di 50 dipendenti, un fatturato non superiore a 7 milioni di Euro, o un totale di bilancio non superiore a 5 milioni di Euro e sono in possesso del requisito di indipendenza.
2"… Lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate". Art.1 punto B Legge 8 novembre 1991, n.381.
3Con riferimento a quanto disposto dall'allegato I del Trattato di Amsterdam come recepito dalla Circolare del Ministero dell'Industria n.234363 del 20 novembre 1997, integrata con Circolare del Ministero dell'Industria n. 1067861 del 05 agosto 1998).
4"Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali". Art. 8 Legge 8 novembre 1991, n.381.
5"Il primo e il secondo comma dell'articolo 2548 del codice civile si applicano alle società cooperative e ai loro consorzi. I soci sovventori possono essere nominati amministratori… I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili". Art. 4 commi 1, 3 e 4 Legge 31 gennaio 1992, n.59.

 

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